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VALCHISONERETEGAS - 2016 -
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Delibera n.17/07
Profili di prelievo standard
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Profili di prelievoI Profili di Prelievo vengono utilizzati per:  -ricondurre le letture di switch (rilevate in base alle tempistiche previste dalla delibera 138/04, tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il primo successivo alla data di decorrenza dello switch) al giorno di decorrenza dell’accesso per sostituzione della fornitura; -determinare i totali giornalieri -stimati da comunicare all’impresa di trasporto per le procedure di allocazione; -stimare i consumi ai fini della fatturazione del servizio di distribuzione in assenza di dati di prelievo misurati; -effettuare la ripartizione dei consumi a cavallo di due anni termici.  Aggiornamento dei profili di prelievo In base al profilo di prelievo standard associato al punto di riconsegna e in base alle letture pervenute, Metan Alpi Val Chisone Srl provvede ad aggiornare il profilo di prelievo del punto di riconsegna e il relativo consumo annuo.? In particolare, il consumo annuo viene aggiornato non appena è disponibile la prima lettura successiva alla conclusione di ciascun anno termico. L’algoritmo di calcolo determina il consumo annuo ponderando il quantitativo misurato rispetto alla sommatoria dei valori percentuali del profilo standard di prelievo relativi ai giorni ai quali si riferisce il quantitativo misurato.La deliberazione n. 138/04, all'articolo 7 comma 1, prevede che l'impresa di distribuzione "renda pubblici, anche tramite il proprio sito internet, profili di prelievo standard associati a categorie d'uso del gas, entrambi definiti dall'Autoritˆ con proprio provvedimento sulla base di una metodologia unica per tutte le imprese di distribuzione ".L'Autorità, con deliberazione n. 17/07, ha definito i profili nazionali standard che i distributori possono utilizzare per la stima dei consumi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione.L'utilizzo di tali profili è obbligatorio per tutte le imprese di distribuzione dal 1° ottobre 2007.
Profili di prelievo I Profili di Prelievo vengono utilizzati per:  -ricondurre le letture di switch (rilevate in base alle tempistiche previste dalla delibera 138/04, tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il primo successivo alla data di decorrenza dello switch) al giorno di decorrenza dell’accesso per sostituzione della fornitura; -determinare i totali giornalieri -stimati da comunicare all’impresa di trasporto per le procedure di allocazione; -stimare i consumi ai fini della fatturazione del servizio di distribuzione in assenza di dati di prelievo misurati;  -effettuare la ripartizione dei consumi a cavallo di due anni termici.  Aggiornamento dei profili di prelievo In base al profilo di prelievo standard associato al punto di riconsegna e in base alle letture pervenute, Metan Alpi Val Chisone Srl provvede ad aggiornare il profilo di prelievo del punto di riconsegna e il relativo consumo annuo.? In particolare, il consumo annuo viene aggiornato non appena è disponibile la prima lettura successiva alla conclusione di ciascun anno termico. L’algoritmo di calcolo determina il consumo annuo ponderando il quantitativo misurato rispetto alla sommatoria dei valori percentuali del profilo standard di prelievo relativi ai giorni ai quali si riferisce il quantitativo misurato.La deliberazione n. 138/04, all'articolo 7 comma 1, prevede che l'impresa di distribuzione "renda pubblici, anche tramite il proprio sito internet, profili di prelievo standard associati a categorie d'uso del gas, entrambi definiti dall'Autoritˆ con proprio provvedimento sulla base di una metodologia unica per tutte le imprese di distribuzione ".L'Autorità, con deliberazione n. 17/07, ha definito i profili nazionali standard che i distributori possono utilizzare per la stima dei consumi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione.L'utilizzo di tali profili è obbligatorio per tutte le imprese di distribuzione dal 1° ottobre 2007.
Profili di prelievo I Profili di Prelievo vengono utilizzati per:  -ricondurre le letture di switch (rilevate in base alle tempistiche previste dalla delibera 138/04, tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il primo successivo alla data di decorrenza dello switch) al giorno di decorrenza dell’accesso per sostituzione della fornitura; -determinare i totali giornalieri -stimati da comunicare all’impresa di trasporto per le procedure di allocazione; -stimare i consumi ai fini della fatturazione del servizio di distribuzione in assenza di dati di prelievo misurati;  -effettuare la ripartizione dei consumi a cavallo di due anni termici.  Aggiornamento dei profili di prelievo In base al profilo di prelievo standard associato al punto di riconsegna e in base alle letture pervenute, Metan Alpi Val Chisone Srl provvede ad aggiornare il profilo di prelievo del punto di riconsegna e il relativo consumo annuo.? In particolare, il consumo annuo viene aggiornato non appena è disponibile la prima lettura successiva alla conclusione di ciascun anno termico. L’algoritmo di calcolo determina il consumo annuo ponderando il quantitativo misurato rispetto alla sommatoria dei valori percentuali del profilo standard di prelievo relativi ai giorni ai quali si riferisce il quantitativo misurato.La deliberazione n. 138/04, all'articolo 7 comma 1, prevede che l'impresa di distribuzione "renda pubblici, anche tramite il proprio sito internet, profili di prelievo standard associati a categorie d'uso del gas, entrambi definiti dall'Autoritˆ con proprio provvedimento sulla base di una metodologia unica per tutte le imprese di distribuzione ".L'Autorità, con deliberazione n. 17/07, ha definito i profili nazionali standard che i distributori possono utilizzare per la stima dei consumi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione.L'utilizzo di tali profili è obbligatorio per tutte le imprese di distribuzione dal 1° ottobre 2007.
Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale
Codice di Rete Per il servizio di distribuzione sulle reti gestite, Metan Alpi Val Chisone s.r.l. ha deciso di adottare come proprio il codice di rete emanato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas n° 108/06 del 06/06/2006 e s.m.i.
Codice di Rete Per il servizio di distribuzione sulle reti gestite, Metan Alpi Val Chisone s.r.l. ha deciso di adottare come proprio il codice di rete emanato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas n° 108/06 del 06/06/2006 e s.m.i.
Codice di Rete Per il servizio di distribuzione sulle reti gestite, Metan Alpi Val Chisone s.r.l. ha deciso di adottare come proprio il codice di rete emanato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas n° 108/06 del 06/06/2006 e s.m.i.
Delibera di approvazione
Tariffe di distribuzione del gas  Per i comuni di : Roure, Fenestrelle, Usseaux, Pragelato, Sestriere, Cesana Torinese e Sauze di Cesana
Tariffe di distribuzione
Tariffe di distribuzione del gas  Per i comuni di : Roure, Fenestrelle, Usseaux, Pragelato, Sestriere, Cesana Torinese e Sauze di Cesana
Tariffe di distribuzione del gas   Per i comuni di : Roure, Fenestrelle, Usseaux, Pragelato, Sestriere, Cesana Torinese e Sauze di Cesana
Servizi accessori Si pubblicano in allegato i prezzi praticati per i diversi servizi accessori diponibili, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3.2 del Codice di Rete.
Listino prezzi
Servizi accessori Si pubblicano in allegato i prezzi praticati per i diversi servizi accessori diponibili, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3.2 del Codice di Rete.
Servizi accessori Si pubblicano in allegato i prezzi praticati per i diversi servizi accessori diponibili, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3.2 del Codice di Rete.
Piani di sviluppo In conformità a quanto previsto dalla delibera n. 138/04 e dal Codice di rete tipo, per gli impianti di distribuzione gestiti da Metan Alpi Val Chisone S.r.l., si riporta di seguito, il piano annuale degli interventi di sviluppo relativi ai comuni gestiti.Metan Alpi Val Chisone S.r.l., in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 17.4 della delibera n. 138/04, si impegna a limitare il periodo della sospensione al tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento.
Piani di sviluppo In conformità a quanto previsto dalla delibera n. 138/04 e dal Codice di rete tipo, per gli impianti di distribuzione gestiti da Metan Alpi Val Chisone S.r.l., si riporta di seguito, il piano annuale degli interventi di sviluppo relativi ai comuni gestiti.Metan Alpi Val Chisone S.r.l., in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 17.4 della delibera n. 138/04, si impegna a limitare il periodo della sospensione al tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento.
Piano mensile degli interventi
PIANI MENSILI DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE In relazione a quanto previsto dalla delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 138/04 e dal Codice di rete tipo, si evidenzia il piano mensile degli interventi manutentivi, programmabili autonomamente da Metan Alpi Val Chisone S.r.l., che comportano la sospensione dell'erogazione del servizio verso uno o più punti di riconsegna per un periodo superiore alle 16 ore. Le sospensioni dell'erogazione del servizio, derivanti da interventi svolti in seguito a richieste di clienti finali o di utenti, per le quali la delibera n. 168/04 prevede tempi massimi di esecuzione, non saranno riportate nei piani mensili.Metan Alpi Val Chisone S.r.l., in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 17.4 della delibera n. 138/04, si impegna a limitare il periodo della sospensione al tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento.
ASSICURAZIONE CLIENTI FINALIChiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera n. 152/03 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:- i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi industriali;  -i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri; -i consumatori di gas metano per autotrazione Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal Cig (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare direttamente il Cig al numero verde 800929286 o con le modalità indicate nel suo sito internet www.cig.it, alla pagina “Assicurazione utenti finali”. In caso di sinistro dovrà essere compilato il modulo di denuncia presente in questa sezione del sito, in versione scaricabile e stampabile. Il modulo dovrà essere inviato, secondo le modalità specificate, all’indirizzo riportato nel modulo.
info@valchisoneretegas.com
Contratto
Delibera n. 152/03
Modulo denuncia
ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera n. 152/03 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: - i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi industriali;  -i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri;  -i consumatori di gas metano per autotrazione Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal Cig (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare direttamente il Cig al numero verde 800929286 o con le modalità indicate nel suo sito internet www.cig.it, alla pagina “Assicurazione utenti finali”. In caso di sinistro dovrà essere compilato il modulo di denuncia presente in questa sezione del sito, in versione scaricabile e stampabile. Il modulo dovrà essere inviato, secondo le modalità specificate, all’indirizzo riportato nel modulo.
Allegati tecnici obbligatori
Allegato I
Allegato E
ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA POST-CONTATORE I Procedura valida per richieste di attivazione della fornitura gas presentate alla Società di vendita a partire dal 1° Aprile 2007 di Prelievo vengono utilizzati per: È necessario premettere che il Cliente finale deve affidare i lavori di installazione dell’impianto di utilizzo del gas a una Ditta regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio; nel caso di impianto in un'abitazione, la Ditta deve essere abilitata ai sensi della legge vigente (è opportuno chiedere preventivamente all'installatore la copia del certificato o della visura camerale, rilasciati dalla Camera di Commercio, che attestino tale abilitazione). Una volta completato l'impianto interno, il Cliente finale deve richiedere l'attivazione della fornitura al venditore di gas con il quale intende stipulare il contratto per la fornitura stessa. Il venditore fornisce al Cliente due moduli, denominati Allegato H e Allegato I. Il Cliente finale deve compilare e firmare il modulo Allegato H, nella sezione a Lui riservata. Con questo modulo, oltre a fornire i dati necessari per individuare l'impianto da attivare, il Cliente finale si impegna a non utilizzare l'impianto, anche dopo aver ricevuto il gas, fino a che l'installatore non gli abbia rilasciato la "Dichiarazione di Conformità", prevista dalla legge o una Dichiarazione equivalente. È bene far notare che il Cliente finale deve utilizzare esclusivamente il modulo Allegato H fornito dal venditore altrimenti la fornitura non potrà essere attivata.Il modulo Allegato I deve invece essere preparato dall’installatore, che lo restituirà al Cliente finale compilato e con apposti timbro e firma. Insieme al modulo Allegato I, l'installatore deve anche consegnare al Cliente finale, tutta la documentazione tecnica elencata nello stesso, corrispondente agli Allegati Tecnici Obbligatori, che l'installatore è tenuto per legge a fornire al Cliente al termine del proprio lavoro. Il Cliente finale deve trasmettere, nel più breve tempo possibile, i moduli Allegato H e Allegato I in formato e con firme in originale - con la documentazione rilasciata dall'installatore - al recapito indicato sul modulo Allegato H. Poiché l'Azienda distributrice può avviare la pratica di attivazione della fornitura solo dopo aver ricevuto tale documentazione, è opportuno attivarsi per tempo, onde evitare ritardi nell'attivazione. La documentazione viene sottoposta ad accertamento da parte dell'Azienda distributrice per verificare se l'impianto, per cui è stata richiesta l'attivazione della fornitura di gas, sia stato realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza. In caso di accertamento documentale con esito positivo, la fornitura sarà attivata; in caso di accertamento documentale con esito negativo, l'Azienda distributrice non potrà procedere all’attivazione della fornitura. In tale caso il Cliente finale dovrà presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, dopo che l'installatore avrà provveduto a eliminare tutte le non conformità riscontrate ed indicate in un’apposita comunicazione che l’Azienda distributrice provvederà ad inviare al Cliente finale. In seguito all'accertamento documentale, qualunque sia l’esito, il venditore di gas potrà addebitare al Cliente finale i costi di accertamento, variabili in funzione della portata termica complessiva dell’impianto di utenza. Nel caso in cui entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione della pratica di attivazione della fornitura, da parte dell'Azienda distributrice, non pervenga alla stessa tutta la documentazione sopra indicata, ma pervengono almeno i moduli Allegato H e Allegato I, unitamente alla copia del certificato o della visura camerale che attesta l'abilitazione dell'installatore, la fornitura di gas viene comunque attivata. In questo caso però, l'Azienda distributrice notificherà al comune di residenza del Cliente finale che non è stato possibile effettuare l'accertamento documentale e che pertanto si rende opportuna una verifica in loco dell'impianto da parte dei tecnici incaricati dal Comune; saranno addebitati al Cliente finale da parte del suo venditore di gas ulteriori € 60,00, ferma restando la facoltà del Comune di richiedere ulteriori costi connessi alla verifica. Inoltre, in caso di esito negativo di tale verifica, il Comune potrà, oltre a comminare le sanzioni previste dalla vigente legislazione, imporre all'Azienda distributrice la sospensione della fornitura di gas dell’impianto in questione. Si raccomanda infine al Cliente finale di conservare copia di tutta la documentazione inviata all'Azienda distributrice da esibire nel caso di successiva verifica in loco del suo impianto da parte dei tecnici incaricati dal Comune.
distribuzione.prestazioni@pec.valchisoneretegas.com
Allegato H
ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA POST-CONTATORE I Procedura valida per richieste di attivazione della fornitura gas presentate alla Società di vendita a partire dal 1° Aprile 2007 di Prelievo vengono utilizzati per:  È necessario premettere che il Cliente finale deve affidare i lavori di installazione dell’impianto di utilizzo del gas a una Ditta regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio; nel caso di impianto in un'abitazione, la Ditta deve essere abilitata ai sensi della legge vigente (è opportuno chiedere preventivamente all'installatore la copia del certificato o della visura camerale, rilasciati dalla Camera di Commercio, che attestino tale abilitazione). Una volta completato l'impianto interno, il Cliente finale deve richiedere l'attivazione della fornitura al venditore di gas con il quale intende stipulare il contratto per la fornitura stessa. Il venditore fornisce al Cliente due moduli, denominati Allegato H e Allegato I. Il Cliente finale deve compilare e firmare il modulo Allegato H, nella sezione a Lui riservata. Con questo modulo, oltre a fornire i dati necessari per individuare l'impianto da attivare, il Cliente finale si impegna a non utilizzare l'impianto, anche dopo aver ricevuto il gas, fino a che l'installatore non gli abbia rilasciato la "Dichiarazione di Conformità", prevista dalla legge o una Dichiarazione equivalente. È bene far notare che il Cliente finale deve utilizzare esclusivamente il modulo Allegato H fornito dal venditore altrimenti la fornitura non potrà essere attivata.Il modulo Allegato I deve invece essere preparato dall’installatore, che lo restituirà al Cliente finale compilato e con apposti timbro e firma. Insieme al modulo Allegato I, l'installatore deve anche consegnare al Cliente finale, tutta la documentazione tecnica elencata nello stesso, corrispondente agli Allegati Tecnici Obbligatori, che l'installatore è tenuto per legge a fornire al Cliente al termine del proprio lavoro. Il Cliente finale deve trasmettere, nel più breve tempo possibile, i moduli Allegato H e Allegato I in formato e con firme in originale - con la documentazione rilasciata dall'installatore - al recapito indicato sul modulo Allegato H. Poiché l'Azienda distributrice può avviare la pratica di attivazione della fornitura solo dopo aver ricevuto tale documentazione, è opportuno attivarsi per tempo, onde evitare ritardi nell'attivazione. La documentazione viene sottoposta ad accertamento da parte dell'Azienda distributrice per verificare se l'impianto, per cui è stata richiesta l'attivazione della fornitura di gas, sia stato realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza. In caso di accertamento documentale con esito positivo, la fornitura sarà attivata; in caso di accertamento documentale con esito negativo, l'Azienda distributrice non potrà procedere all’attivazione della fornitura. In tale caso il Cliente finale dovrà presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, dopo che l'installatore avrà provveduto a eliminare tutte le non conformità riscontrate ed indicate in un’apposita comunicazione che l’Azienda distributrice provvederà ad inviare al Cliente finale. In seguito all'accertamento documentale, qualunque sia l’esito, il venditore di gas potrà addebitare al Cliente finale i costi di accertamento, variabili in funzione della portata termica complessiva dell’impianto di utenza. Nel caso in cui entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione della pratica di attivazione della fornitura, da parte dell'Azienda distributrice, non pervenga alla stessa tutta la documentazione sopra indicata, ma pervengono almeno i moduli Allegato H e Allegato I, unitamente alla copia del certificato o della visura camerale che attesta l'abilitazione dell'installatore, la fornitura di gas viene comunque attivata. In questo caso però, l'Azienda distributrice notificherà al comune di residenza del Cliente finale che non è stato possibile effettuare l'accertamento documentale e che pertanto si rende opportuna una verifica in loco dell'impianto da parte dei tecnici incaricati dal Comune; saranno addebitati al Cliente finale da parte del suo venditore di gas ulteriori € 60,00, ferma restando la facoltà del Comune di richiedere ulteriori costi connessi alla verifica. Inoltre, in caso di esito negativo di tale verifica, il Comune potrà, oltre a comminare le sanzioni previste dalla vigente legislazione, imporre all'Azienda distributrice la sospensione della fornitura di gas dell’impianto in questione. Si raccomanda infine al Cliente finale di conservare copia di tutta la documentazione inviata all'Azienda distributrice da esibire nel caso di successiva verifica in loco del suo impianto da parte dei tecnici incaricati dal Comune.
ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA POST-CONTATORE I Procedura valida per richieste di attivazione della fornitura gas presentate alla Società di vendita a partire dal 1° Aprile 2007 di Prelievo vengono utilizzati per: È necessario premettere che il Cliente finale deve affidare i lavori di installazione dell’impianto di utilizzo del gas a una Ditta regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio; nel caso di impianto in un'abitazione, la Ditta deve essere abilitata ai sensi della legge vigente (è opportuno chiedere preventivamente all'installatore la copia del certificato o della visura camerale, rilasciati dalla Camera di Commercio, che attestino tale abilitazione). Una volta completato l'impianto interno, il Cliente finale deve richiedere l'attivazione della fornitura al venditore di gas con il quale intende stipulare il contratto per la fornitura stessa. Il venditore fornisce al Cliente due moduli, denominati Allegato H e Allegato I. Il Cliente finale deve compilare e firmare il modulo Allegato H, nella sezione a Lui riservata. Con questo modulo, oltre a fornire i dati necessari per individuare l'impianto da attivare, il Cliente finale si impegna a non utilizzare l'impianto, anche dopo aver ricevuto il gas, fino a che l'installatore non gli abbia rilasciato la "Dichiarazione di Conformità", prevista dalla legge o una Dichiarazione equivalente. È bene far notare che il Cliente finale deve utilizzare esclusivamente il modulo Allegato H fornito dal venditore altrimenti la fornitura non potrà essere attivata.Il modulo Allegato I deve invece essere preparato dall’installatore, che lo restituirà al Cliente finale compilato e con apposti timbro e firma. Insieme al modulo Allegato I, l'installatore deve anche consegnare al Cliente finale, tutta la documentazione tecnica elencata nello stesso, corrispondente agli Allegati Tecnici Obbligatori, che l'installatore è tenuto per legge a fornire al Cliente al termine del proprio lavoro. Il Cliente finale deve trasmettere, nel più breve tempo possibile, i moduli Allegato H e Allegato I in formato e con firme in originale - con la documentazione rilasciata dall'installatore - al recapito indicato sul modulo Allegato H. Poiché l'Azienda distributrice può avviare la pratica di attivazione della fornitura solo dopo aver ricevuto tale documentazione, è opportuno attivarsi per tempo, onde evitare ritardi nell'attivazione. La documentazione viene sottoposta ad accertamento da parte dell'Azienda distributrice per verificare se l'impianto, per cui è stata richiesta l'attivazione della fornitura di gas, sia stato realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza. In caso di accertamento documentale con esito positivo, la fornitura sarà attivata; in caso di accertamento documentale con esito negativo, l'Azienda distributrice non potrà procedere all’attivazione della fornitura. In tale caso il Cliente finale dovrà presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, dopo che l'installatore avrà provveduto a eliminare tutte le non conformità riscontrate ed indicate in un’apposita comunicazione che l’Azienda distributrice provvederà ad inviare al Cliente finale. In seguito all'accertamento documentale, qualunque sia l’esito, il venditore di gas potrà addebitare al Cliente finale i costi di accertamento, variabili in funzione della portata termica complessiva dell’impianto di utenza. Nel caso in cui entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione della pratica di attivazione della fornitura, da parte dell'Azienda distributrice, non pervenga alla stessa tutta la documentazione sopra indicata, ma pervengono almeno i moduli Allegato H e Allegato I, unitamente alla copia del certificato o della visura camerale che attesta l'abilitazione dell'installatore, la fornitura di gas viene comunque attivata. In questo caso però, l'Azienda distributrice notificherà al comune di residenza del Cliente finale che non è stato possibile effettuare l'accertamento documentale e che pertanto si rende opportuna una verifica in loco dell'impianto da parte dei tecnici incaricati dal Comune; saranno addebitati al Cliente finale da parte del suo venditore di gas ulteriori € 60,00, ferma restando la facoltà del Comune di richiedere ulteriori costi connessi alla verifica. Inoltre, in caso di esito negativo di tale verifica, il Comune potrà, oltre a comminare le sanzioni previste dalla vigente legislazione, imporre all'Azienda distributrice la sospensione della fornitura di gas dell’impianto in questione. Si raccomanda infine al Cliente finale di conservare copia di tutta la documentazione inviata all'Azienda distributrice da esibire nel caso di successiva verifica in loco del suo impianto da parte dei tecnici incaricati dal Comune.
Delibera n.157/2007
Delibera ARG/com 15/08
ACCESSO AI DATI DI BASE Delibere AEEG n° 157/2007 e n° 15/2008 In adempimento all'articolo 6 comma 3 della delibera n° 15/2008, si pubblicano l'Allegato B ed il modulo per il diniego alla comunicazione dei dati di base.
Modulo per diniego alla comunicazione dei dati di base
Allegato B
ACCESSO AI DATI DI BASE Delibere AEEG n° 157/2007 e n° 15/2008 In adempimento all'articolo 6 comma 3 della delibera n° 15/2008, si pubblicano l'Allegato B ed il modulo per il diniego alla comunicazione dei dati di base.
ACCESSO AI DATI DI BASE Delibere AEEG n° 157/2007 e n° 15/2008 In adempimento all'articolo 6 comma 3 della delibera n° 15/2008, si pubblicano l'Allegato B ed il modulo per il diniego alla comunicazione dei dati di base.
Deliberazione 229/2012/R/gas - TISG Ai sensi dei dettami previsti dal Testo Integrato Settlement Gas, l’Utente della Distribuzione è tenuto a trasmettere all’impresa di distribuzione stessa le informazioni derivanti dalla dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà richieste ai propri clienti finali titolari di punti di riconsegna con uso tecnologico. L’indirizzo a cui far pervenire la documentazione è il medesimo da utilizzare per la richiesta delle prestazioni (distribuzione.prestazioni@pec.valchisoneretegas.com).Il template da utilizzare per la comunicazione ai sensi dell'art. 7.o del TISG è il modulo L, contenuto nel file "Moduli scambi informativi".Il Referente per tutte le quesitoni inerenti lo scambio di informazioni tra gli operatori è la Sig.ra Carla Perino dell'Ufficio Back Office Gestionale.
Moduli scambi informativi
SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA GLI OPERATORI Ai sensi di quanto disposto dalla Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 294/06 e s.m.i. (“Disposizioni in materia di standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettere g) ed h) della Legge 14 novembre 1995, n. 481”), a partire dall'1° luglio 2007 i distributori di gas naturale, gli utenti del servizio di distribuzione del gas naturale e i venditori di gas naturale (qualora non utenti) sono tenuti ad effettuare gli scambi di informazioni finalizzati all'effettuazione: - delle prestazioni di qualità commerciale previste dalle deliberazioni n. ARG/com 164/08 e ARG/gas 120/08 (ed ogni successiva modifica ed integrazione) richieste da clienti finali allacciati ad una rete di distribuzione di gas naturale, ivi inclusi i clienti finali alimentati in media o alta pressione; -della sostituzione del venditore nella fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione n. 138/04 attraverso il canale di posta elettronica certificata.In adempimento a queste disposizioni, Metan Alpi Val Chisone Srl ha attivato il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: distribuzione.prestazioni@pec.valchisoneretegas.com Nel caso in cui si verifichi un disservizio nei sistemi telematici di durata superiore alle 12 ore, possono essere utilizzati i seguenti canali alternativi:Fax: 011.333.09.39Recapito Posta: Metan Alpi Val Chisone Srl  – Via Bardonecchia 5 – 10139 Torino (TO) distribuzione@pec.valchisoneretegas.comL'invio dei dati e/o dei testi delle comunicazioni relative alle prestazioni di cui ai precedenti punti deve avvenire attraverso file allegati a messaggi di posta elettronica certificata.La norma inoltre prevede che sia a carico del distributore la pubblicazione dei template da utilizzare per ciascuno scambio informativi; nel seguito si riporta il file Excel contenete i moduli da utilizzare per la richiesta delle prestazioni. Moduli scambi informativi
Deliberazione 229/2012/R/gas - TISG Ai sensi dei dettami previsti dal Testo Integrato Settlement Gas, l’Utente della Distribuzione è tenuto a trasmettere all’impresa di distribuzione stessa le informazioni derivanti dalla dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà richieste ai propri clienti finali titolari di punti di riconsegna con uso tecnologico.L’indirizzo a cui far pervenire la documentazione è il medesimo da utilizzare per la richiesta delle prestazioni (distribuzione.prestazioni@pec.valchisoneretegas.com).Il template da utilizzare per la comunicazione ai sensi dell'art. 7.o del TISG è il modulo L, contenuto nel file "Moduli scambi informativi".Il Referente per tutte le quesitoni inerenti lo scambio di informazioni tra gli operatori è la Sig.ra Carla Perino dell'Ufficio Back Office Gestionale.
SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA GLI OPERATORI  Ai sensi di quanto disposto dalla Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 294/06 e s.m.i. (“Disposizioni in materia di standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettere g) ed h) della Legge 14 novembre 1995, n. 481”), a partire dall'1° luglio 2007 i distributori di gas naturale, gli utenti del servizio di distribuzione del gas naturale e i venditori di gas naturale (qualora non utenti) sono tenuti ad effettuare gli scambi di informazioni finalizzati all'effettuazione:  - delle prestazioni di qualità commerciale previste dalle deliberazioni n. ARG/com 164/08 e ARG/gas 120/08 (ed ogni successiva modifica ed integrazione) richieste da clienti finali allacciati ad una rete di distribuzione di gas naturale, ivi inclusi i clienti finali alimentati in media o alta pressione; -della sostituzione del venditore nella fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione n. 138/04 attraverso il canale di posta elettronica certificata.In adempimento a queste disposizioni, Metan Alpi Val Chisone Srl ha attivato il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: distribuzione.prestazioni@pec.valchisoneretegas.com Nel caso in cui si verifichi un disservizio nei sistemi telematici di durata superiore alle 12 ore, possono essere utilizzati i seguenti canali alternativi: Fax: 011.333.09.39 Recapito Posta: Metan Alpi Val Chisone Srl – Via Bardonecchia 5 – 10139 Torino (TO) distribuzione@pec.valchisoneretegas.com L'invio dei dati e/o dei testi delle comunicazioni relative alle prestazioni di cui ai precedenti punti deve avvenire attraverso file allegati a messaggi di posta elettronica certificata.La norma inoltre prevede che sia a carico del distributore la pubblicazione dei template da utilizzare per ciascuno scambio informativi; nel seguito si riporta il file Excel contenete i moduli da utilizzare per la richiesta delle prestazioni. Moduli scambi informativi
Deliberazione 229/2012/R/gas - TISG Ai sensi dei dettami previsti dal Testo Integrato Settlement Gas, l’Utente della Distribuzione è tenuto a trasmettere all’impresa di distribuzione stessa le informazioni derivanti dalla dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà richieste ai propri clienti finali titolari di punti di riconsegna con uso tecnologico. L’indirizzo a cui far pervenire la documentazione è il medesimo da utilizzare per la richiesta delle prestazioni (distribuzione.prestazioni@pec.valchisoneretegas.com).Il template da utilizzare per la comunicazione ai sensi dell'art. 7.o del TISG è il modulo L, contenuto nel file "Moduli scambi informativi".Il Referente per tutte le quesitoni inerenti lo scambio di informazioni tra gli operatori è la Sig.ra Carla Perino dell'Ufficio Back Office Gestionale.
SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA GLI OPERATORI  Ai sensi di quanto disposto dalla Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 294/06 e s.m.i. (“Disposizioni in materia di standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettere g) ed h) della Legge 14 novembre 1995, n. 481”), a partire dall'1° luglio 2007 i distributori di gas naturale, gli utenti del servizio di distribuzione del gas naturale e i venditori di gas naturale (qualora non utenti) sono tenuti ad effettuare gli scambi di informazioni finalizzati all'effettuazione: - delle prestazioni di qualità commerciale previste dalle deliberazioni n. ARG/com 164/08 e ARG/gas 120/08 (ed ogni successiva modifica ed integrazione) richieste da clienti finali allacciati ad una rete di distribuzione di gas naturale, ivi inclusi i clienti finali alimentati in media o alta pressione; -della sostituzione del venditore nella fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione n. 138/04 attraverso il canale di posta elettronica certificata.In adempimento a queste disposizioni, Metan Alpi Val Chisone Srl ha attivato il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: distribuzione.prestazioni@pec.valchisoneretegas.com Nel caso in cui si verifichi un disservizio nei sistemi telematici di durata superiore alle 12 ore, possono essere utilizzati i seguenti canali alternativi:Fax: 011.333.09.39 Recapito Posta: Metan Alpi Val Chisone Srl – Via Bardonecchia 5 – 10139 Torino (TO) distribuzione@pec.valchisoneretegas.comL'invio dei dati e/o dei testi delle comunicazioni relative alle prestazioni di cui ai precedenti punti deve avvenire attraverso file allegati a messaggi di posta elettronica certificata.La norma inoltre prevede che sia a carico del distributore la pubblicazione dei template da utilizzare per ciascuno scambio informativi; nel seguito si riporta il file Excel contenete i moduli da utilizzare per la richiesta delle prestazioni. Moduli scambi informativi
Deliberazione 229/2012/R/gas - TISG Ai sensi dei dettami previsti dal Testo Integrato Settlement Gas, l’Utente della Distribuzione è tenuto a trasmettere all’impresa di distribuzione stessa le informazioni derivanti dalla dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà richieste ai propri clienti finali titolari di punti di riconsegna con uso tecnologico.L’indirizzo a cui far pervenire la documentazione è il medesimo da utilizzare per la richiesta delle prestazioni (distribuzione.prestazioni@pec.valchisoneretegasi.com).Il template da utilizzare per la comunicazione ai sensi dell'art. 7.o del TISG è il modulo L, contenuto nel file "Moduli scambi informativi".Il Referente per tutte le quesitoni inerenti lo scambio di informazioni tra gli operatori è la Sig.ra Carla Perino dell'Ufficio Back Office Gestionale.
SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA GLI OPERATORI  Ai sensi di quanto disposto dalla Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 294/06 e s.m.i. (“Disposizioni in materia di standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettere g) ed h) della Legge 14 novembre 1995, n. 481”), a partire dall'1° luglio 2007 i distributori di gas naturale, gli utenti del servizio di distribuzione del gas naturale e i venditori di gas naturale (qualora non utenti) sono tenuti ad effettuare gli scambi di informazioni finalizzati all'effettuazione: - delle prestazioni di qualità commerciale previste dalle deliberazioni n. ARG/com 164/08 e ARG/gas 120/08 (ed ogni successiva modifica ed integrazione) richieste da clienti finali allacciati ad una rete di distribuzione di gas naturale, ivi inclusi i clienti finali alimentati in media o alta pressione; -della sostituzione del venditore nella fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione n. 138/04 attraverso il canale di posta elettronica certificata.In adempimento a queste disposizioni, Metan Alpi Val Chisone Srl ha attivato il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: distribuzione.prestazioni@pec.valchisoneretegas.com Nel caso in cui si verifichi un disservizio nei sistemi telematici di durata superiore alle 12 ore, possono essere utilizzati i seguenti canali alternativi: Fax: 011.333.09.39 Recapito Posta: Metan Alpi Val Chisone Srl – Via Bardonecchia 5 – 10139 Torino (TO) distribuzione@pec.valchisoneretegas.comL'invio dei dati e/o dei testi delle comunicazioni relative alle prestazioni di cui ai precedenti punti deve avvenire attraverso file allegati a messaggi di posta elettronica certificata. La norma inoltre prevede che sia a carico del distributore la pubblicazione dei template da utilizzare per ciascuno scambio informativi; nel seguito si riporta il file Excel contenete i moduli da utilizzare per la richiesta delle prestazioni. Moduli scambi informativi
VOLUMI DI GAS TRASPORTATO E NUMERO DI PDR Si pubblicano i volumi annuali di gas trasportato in base ai profili di prelievo, in ottemperanza dell’art. 7, comma 6 della Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 138/04.
Volumi di gas e numero di PDR
Modello di organizzazione, gestione e controllo 231/01
Modello di organizzazione, gestione e controllo Il D.lgs. 231/2001 ha istituito la responsabilità amministrativa dell'Ente per determinati reati, indicati nello stesso Decreto, che siano commessi (o anche solo tentati) da soggetti che abbiano agito nell'interesse o a vantaggio dell' Ente stesso. Tale novità comporta il superamento dell'ostacolo legislativo del principio "societas delinquere non potest" codificato nell'art. 27 della Costituzione. Pertanto l'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nelle punizioni il patrimonio degli Enti e gli interessi economici dei Soci. L'Ente sarà, quindi, responsabile per i reati commessi, nel territorio dello Stato o anche all'estero, nel suo interesse e a suo vantaggio da: - Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (SOGGETTI APICALI) - Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (SOGGETTI SUBORDINATI). È possibile estendere la responsabilità a quei soggetti non dipendenti dell'Ente, ma sottoposti a controllo, quali consulenti, fornitori, etc. L'Ente non risponde dei reati, eventualmente accertati, qualora, in sede di giudizio, dimostri: - L'adozione e l'efficace attuazione, da parte dell'organo dirigente, prima della commissione dell'illecito, di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei reati oggetto del Decreto; - L'affidamento a un "Organismo di Vigilanza" (OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, dei compiti di vigilanza sul funzionamento, di osservanza del modello organizzativo e di suo aggiornamento; - La fraudolenta elusione del modello di organizzazione e di gestione da parte delle persone che hanno commesso il reato; Che il reato sia stato commesso senza che vi fosse omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV. In virtù di tali considerazioni, dal mese di dicembre 2012 la nostra Società ha implementato nella struttura organizzativa Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 e s.m.i.Di seguito sono consultabili i seguenti documenti:
Codice etico
Modello di organizzazione, gestione e controllo Il D.lgs. 231/2001 ha istituito la responsabilità amministrativa dell'Ente per determinati reati, indicati nello stesso Decreto, che siano commessi (o anche solo tentati) da soggetti che abbiano agito nell'interesse o a vantaggio dell' Ente stesso. Tale novità comporta il superamento dell'ostacolo legislativo del principio "societas delinquere non potest" codificato nell'art. 27 della Costituzione. Pertanto l'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nelle punizioni il patrimonio degli Enti e gli interessi economici dei Soci. L'Ente sarà, quindi, responsabile per i reati commessi, nel territorio dello Stato o anche all'estero, nel suo interesse e a suo vantaggio da: - Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (SOGGETTI APICALI) - Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (SOGGETTI SUBORDINATI). È possibile estendere la responsabilità a quei soggetti non dipendenti dell'Ente, ma sottoposti a controllo, quali consulenti, fornitori, etc. L'Ente non risponde dei reati, eventualmente accertati, qualora, in sede di giudizio, dimostri: - L'adozione e l'efficace attuazione, da parte dell'organo dirigente, prima della commissione dell'illecito, di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei reati oggetto del Decreto; - L'affidamento a un "Organismo di Vigilanza" (OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, dei compiti di vigilanza sul funzionamento, di osservanza del modello organizzativo e di suo aggiornamento; - La fraudolenta elusione del modello di organizzazione e di gestione da parte delle persone che hanno commesso il reato; Che il reato sia stato commesso senza che vi fosse omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV. In virtù di tali considerazioni, dal mese di dicembre 2012 la nostra Società ha implementato nella struttura organizzativa Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 e s.m.i.Di seguito sono consultabili i seguenti documenti:
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